Art. 9.
(Esame diretto e controesame dei testi).

      1. Il comma 4-ter dell'articolo 498 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «4-ter. Quando si procede per i reati in cui è vittima un minore, l'esame del minore viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico. La medesima procedura si applica, altresì, per l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale».